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ORDINANZA LIMITAZIONI ZTL COMUNE DI FIRENZE
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2011/00038 Del: 10/02/2011 Esecutiva da: 10/02/2011
Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Tutela
dell'aria acqua e suolo
OGGETTO:
Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal
particolato (PM10.
Primo modulo).
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario
del nostro ordinamento la tutela della
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità
dell’aria e in particolare per la
concentrazione del materiale particolato PM10;
Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio
sanitario nazionale“ ed in
particolare l’articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di
emanare ordinanze di carattere
contingibile ed urgente in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento
di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
59“, e in particolare l’articolo 117 che prevede in capo ai Sindaci
il potere di emanare ordinanze di carattere
contingibile ed urgente in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela
della qualità dell’aria ambiente” ed in
particolare l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il Sindaco risulta l'autorità
competente alla gestione delle
situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio
di superamento dei valori limite e delle
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soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione
dell'intensità e della durata
dell'esposizione della popolazione;
Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i
Sindaci dei Comuni nel cui
territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori
limite di legge mettono in atto gli
interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico
e sociale e delle previste
condizioni meteoclimatiche;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010 n. 1025 “Zonizzazione
e classificazione del
territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.lgs 155/2010 ed individuazione
della rete regionale di
rilevamento della qualità dell’aria” che ha individuato
una zona denominata “Agglomerato di Firenze”
costituito dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze,
Lastra a Signa, Sesto
Fiorentino, Scandicci e Signa per la quale le stazioni di misura di tipo urbana-fondo
(FI-Boboli, FI-Bassi e
Scandicci-Buozzi) sono rappresentative dell'intera area;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale
sono state definite le situazioni
a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l’attivazione dei
provvedimenti e le modalità di gestione,
ai sensi della lettera g, comma 2 dell’art. 2 della L.R. 9/2010;
Considerato che, tra l’altro, la sopra citata deliberazione:
- individua i Comuni tenuti all’adozione degli interventi contingibili
al fine di limitare il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli
stessi, nell'ambito dei PAC
previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti
interventi a seguito della
comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento
del valore limite ai Sindaci
dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione
l'elenco degli interventi
individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito
dei superamenti del valore limite
giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità
di gestione e la loro durata, entro 15 giorni
dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del
valore limite giornaliero di PM10,
entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento
stesso, gli interventi
individuati;
Rilevato dall’allegato 1 della suddetta Delibera, che il Comune di Firenze
è inserito nell’Agglomerato di
Firenze, e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento
dei valori limite e delle
soglie di allarme, tenuti all’adozione degli interventi contingibili;
Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con
il D.Lgs. 155/2010 il numero
dei superamenti ammessi nell'arco di un anno civile del valore limite giornaliero
per il PM10 risulta essere di
35;
Ricordato che la Delibera di Giunta Regionale n. 1025/2010 individua la nuova
rete regionale di rilevamento
per la qualità dell'aria, operativa dal 1° gennaio 2011 e che la
normativa comunitaria e nazionale prevede che
il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare e alle
centraline di tipo urbana-fondo;
Considerato che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti
ammessi nell'arco di un anno solare,
il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni
a rischio di superamento, deve attivare
interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono
all'insorgenza del rischio
di superamento intervenendo con un congruo anticipo predisponendo interventi
graduali e della opportuna
durata;
Considerato che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett.
d, nel rispetto degli indirizzi della
Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare
i Comuni tenuti all'adozione
dei PAC, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili
da porre in essere nel caso in cui
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sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
come previsto all’art. 8 della
Delibera G.R. n. 22/2011;
Preso atto che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell’Agglomerato
di Firenze convocando
appositi incontri di concertazione, per la definizione dei medesimi interventi
contingibili che ogni Sindaco
attuerà nel proprio Comune con modalità condivise;
Preso atto che il Comune di Firenze ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco
degli interventi contingibili
da mettere in atto per limitare l’emissione del particolato PM10 che
si articolano in due moduli: il primo che
prevede limitazioni al riscaldamento e alla circolazione in ZTL a specifiche
categorie di veicoli al quale si
vanno ad aggiungere le disposizioni del secondo modulo, che avranno durata
predefinita nel tempo secondo
ulteriori ordinanze, per l’ampliamento della zona di applicazione del
divieto di circolazione a tutto il centro
abitato;
Viste le comunicazioni di ARPAT pervenute dal 1° gennaio ad oggi da cui
risulta il superamento in almeno
una delle centraline di tipo urbana-fondo per 22 giornate del valore giornaliero
di 50 µg/m3 per l'inquinante
PM10;
Considerata pertanto la necessità di disporre l’attuazione del
primo modulo di interventi che avranno durata a
partire dal giorno 11 febbraio 2011 e fino a successiva revoca;
Considerato altresì che risulta già vigente nel centro abitato
di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente
di accesso e transito a tutti i veicoli con maggiori emissioni specifiche
di cui all’ordinanza 1105/2006 e
successive modifiche, in ultimo all’ordinanza 1188/2008;
Richiamate le proprie ordinanze n. 30 del 04/02/2011 recante ad oggetto “Autobus
TPL urbano ed
extraurbano e autobus turistici Euro 0 ed Euro 1: divieto di transito dal
1° marzo 2011 nel centro abitato di
Firenze e del Galluzzo” e n. 31 del 04/02/2011 recante ad oggetto “Divieto
di accesso all’area della Stazione
S.M.Novella e al centro storico per i servizi di trasporto a lunga percorrenza
non locale (linee nazionali e
internazionali, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti italiano
e/o dai competenti ministeri dei paesi esteri)”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni e richiamato
l'articolo 50 dello stesso;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 e
successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di
stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle
strade comunali;
Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
ORDINA
1) La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno 11
febbraio 2011 e fino a
successiva revoca:
A. invito alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati ed all'uso
di mezzi pubblici per gli
spostamenti nei Comuni dell’Agglomerato di Firenze;
B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento,
che potranno
rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere. Sono esclusi gli
impianti installati negli
edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi
edifici adibiti a ricovero
o cura di minori o anziani, scuole e asili;
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C. riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento:
max 17° per gli edifici
rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili) di cui
al D.P.R. n. 412/1993, e max 18° per gli edifici non rientranti nella
categoria E.8 dello stesso
decreto. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali,
cliniche o case di cura o
assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani,
scuole e asili;
D. divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 18,30 nella
Zona a Traffico Limitato (ZTL) Settori A e B come definita dal provvedimento
dirigenziale n.
2010/M/07969 del 26/10/2010 alle seguenti categorie di veicoli:
· Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
Motoveicoli
· Motocicli a 2 tempi;
Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone
· Autovetture con alimentazione a benzina
Euro 1 identificati dal Codice della
Strada all’articolo
47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE
punto 6.2.1. B o
normative successive.
· Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della
Strada all’articolo 47, comma 2,
lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative
successive.
Veicoli a motore destinati al trasporto merci
· Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice
della Strada all’articolo 47,
comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE
punto 6.2.1 o
normative successive.
2) Sono esonerati dal divieto di accesso e transito i seguenti veicoli:
1. autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso
la medesima destinazione
(car pooling);
2. veicoli a metano o GPL, o bifuel (benzina-metano,
benzina-gpl) che nell’ambito del percorso
urbano impiegano esclusivamente l’alimentazione a gas;
3. veicoli di Organi di Polizia, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei
Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile in servizio di istituto;
4. veicoli di Assistenza pubblica, per i servizi essenziali e urgenti di soccorso
e assistenza e veicoli
della Guardia Medica;
5. veicoli adibiti all’igiene urbana, compresi i servizi di raccolta
e allontanamento dei rifiuti;
6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto
dal Codice della strada;
7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture
sanitarie per sottoporsi a
visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione
medica o per
esigenze sanitarie urgenti, con autocertificazione (in carta libera);
8. veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione (in
carta libera) in cui si
dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
9. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi
urgenti e di
manutenzioni sui servizi essenziali (esempio: gas, acqua, energia elettrica,
telefonia);
10. veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici,
idraulici, termici e
tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione
(in carta libera)
indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza
e di destinazione ed il
motivo dell'intervento;
11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata
(con documento dell’ufficio della
Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al
percorso strettamente
necessario;
12. veicoli impegnati per manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione
Comunale muniti di
apposito contrassegno;
13. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso
di apposita autorizzazione
rilasciata dalla Polizia Municipale;
14. veicoli storici nell’ambito di manifestazioni, purché in
possesso dell’Attestato di storicità o del
Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione
negli appositi registri storici.
Pagina 5 di 5 Ordinanza n°: 2011/00038
Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta
delle autorità preposte al
controllo.
3) L’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione è tenuto ad avviare
azioni finalizzate alla massima
diffusione dei contenuti del presente provvedimento.
4) Le Direzioni Ambiente, Polizia Municipale e “Nuove Infrastrutture
e Mobilità” sono tenute, per quanto di
rispettiva competenza, agli adempimenti necessari all’attuazione della
presente ordinanza.
5) Le Forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del N.C.d.S. sono
tenute a vigilare in ordine all’osservanza
della presente ordinanza.
6) Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Toscana - Assessore
all'Ambiente e all'energia,
Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione
Integrata dell'Inquinamento ed alla
Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente.
7) La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio ed è
efficace fino al 31 dicembre 2011.
8) I trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) saranno sanzionati
ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n°
267/2000; i trasgressori delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) saranno
sanzionati ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
9) Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro
60 giorni o ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione dell’ordinanza.
Firenze, lì 10/02/2011 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Matteo Renzi
Scarica: Ordinanza
del Comune di Firenze
Notiziario:http://www.firenzenotizie.it/2011/02/06/firenze-misure-anti-pm10-blocco-ztl-domeniche-verdi-e-riscaldamenti-abbassati/
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